DECRETO LEGISLATIVO 14/09/11, n. 162 Attuazione della direttiva 09/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio,nonche’ modifica delle direttive 85/337/CEE, 00/60/CE, 01/80/CE, 04/35/CE, 06/12/CE, 08/1/CE e del Regolamento (CE) n. 101

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 4-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunita’ europea, ed in
particolare l’articolo 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche’ le
successive modificazioni;
Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come
modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e
dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
l’attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’,
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunita’ e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore
energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21
gennaio 2011, recante modalita’ di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare
tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011;
Visto il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante
procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio
2011 e modalita’ di svolgimento delle attivita’ di stoccaggio e di
controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto
ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87 e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunita’, con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006, e successive modificazioni, recante
norme in materia di spedizioni di rifiuti;
Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio
2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10 aprile
2009 del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nelle attivita’ di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure
urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell’energia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 28 con il quale
viene istituito l’Istituto superiore per la ricerca e per la
protezione ambientale (ISPRA);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso in data 18 maggio 2011;
Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione
nell’ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e recante modifica della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico
attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto
serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza
e sostenibilita’ ambientale nonche’ di sicurezza e tutela della
salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in
formazioni geologiche idonee.

Art. 2

Ambito di applicazione e divieti

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo
stoccaggio geologico di CO 2 nel territorio italiano e nell’ambito
della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale
definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).
2. E’ vietato lo stoccaggio di CO 2 nella colonna d’acqua.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) stoccaggio geologico di CO 2 : l’iniezione, accompagnata dal
confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee
prive di scambio di fluidi con altre formazioni;
b) colonna d’acqua: la massa d’acqua continua che si estende
verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo
idrico;
c) sito di stoccaggio: l’insieme del volume della formazione
geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO 2 ,
della sua proiezione in superficie, nonche’ degli impianti di
superficie e di iniezione connessi;
d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica
all’interno della quale e’ possibile individuare e rappresentare
graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i
giacimenti esauriti e semi esauriti;
e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio
geologico circostante in grado di incidere sull’integrita’ e sulla
sicurezza complessive dello stoccaggio, cioe’ le formazioni di
confinamento secondario;
f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO 2 dal
complesso di stoccaggio;
g) unita’ idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente
in cui la trasmissione della pressione puo’ essere misurata e che e’
delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti
litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall’affioramento
della formazione;
h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio
potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO 2 per
mezzo di attivita’ di indagine del sottosuolo, che puo’ includere le
perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla
stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso
l’effettuazione di prove di iniezione;
i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente
decreto che autorizza le attivita’ di esplorazione e specifica le
condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo
ambito territoriale;
l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio
o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e’ stato delegato
un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio
tecnico del sito di stoccaggio;
m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del
presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio
geologico di CO 2 in un sito di stoccaggio e che specifica le
condizioni alle quali lo stoccaggio puo’ aver luogo;
n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto
nell’autorizzazione allo stoccaggio che puo’ avere effetti o
conseguenze significativi sull’ambiente o sulla salute umana, ovvero
una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;
o) flusso di CO 2 : un flusso di sostanze derivanti dai processi
di cattura di CO2 ;
p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all’articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
q) pennacchio di CO 2 : il volume di CO2 diffuso nella formazione
geologica;
r) migrazione: lo spostamento di CO 2 all’interno del complesso
di stoccaggio;
s) irregolarita’ significativa: un’irregolarita’ nelle operazioni
di iniezione o stoccaggio di CO 2 o nelle condizioni del complesso di
stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o
un rischio per l’ambiente o la salute umana;
t) rischio significativo: la combinazione della probabilita’ del
verificarsi di un danno e della sua entita’ che non puo’ essere
ignorata senza mettere in discussione la finalita’ del presente
decreto;
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per
correggere un’irregolarita’ significativa o per bloccare la
fuoriuscita di CO 2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di
CO2 dal complesso di stoccaggio;
v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di
iniezione di CO 2 nel sito di stoccaggio interessato;
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla
chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al
trasferimento della responsabilita’;
aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO 2 al sito di
stoccaggio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita’ e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Art. 4

Organo tecnico

1. Per l’adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato:
«Ministero dell’ambiente», si avvalgono come organo tecnico del
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per
il supporto nella gestione delle attivita’ di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«Comitato». A tale fine il Comitato e’ integrato nel suo Consiglio
direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell’ambiente,
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale
di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2.
2. E’ istituita nell’ambito del Comitato la Segreteria tecnica per
lo stoccaggio di CO 2 , di seguito denominata: «Segreteria tecnica».
La Segreteria tecnica e’ composta da 13 unita’, con comprovata
esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una
con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono
nominati dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui quattro fra il personale di dette amministrazioni,
due dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), due dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall’Istituto
superiore di sanita’ (ISS), un rappresentante designato dal Ministero
dell’interno, un rappresentante designato dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e due
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni».
3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si
avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento
delle sue attivita’.
4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal
comma 10 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006,
e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni
del presente decreto.
5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto
tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero
dell’ambiente nell’ambito delle seguenti attivita’:
a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all’articolo 5,
comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione
dei dati di cui all’articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree
di cui all’articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita’ di stoccaggio disponibile di cui
all’articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di
esplorazione di cui all’articolo 8, comma 2, delle modifiche ed
integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni
allo stoccaggio di cui all’articolo 12 e delle modifiche, dei
riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui
all’articolo 17;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 19,
comma 2;
h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della
salute pubblica di cui all’articolo 22, comma 2;
i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui
all’articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all’articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all’articolo
29 per la risoluzione delle controversie relative all’accesso alla
rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui
all’articolo 33.

Art. 5 Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 1. E’ istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 , di seguito Registro. 2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti: a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; c) l’elenco dei siti di stoccaggio di CO 2 chiusi, dei siti di stoccaggio di CO2 per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sara’ confinato completamente e in via permanente. 3. Il Comitato provvede alla gestione e all’aggiornamento del Registro ed assicura l’accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica. 4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell’ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l’autorizzazione di opere o attivita’ che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO 2 .

Art. 6 Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati esistenti 1. E’ istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attivita’ di esplorazione e di stoccaggio di CO 2 , secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attivita’ minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticita’ derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO 2 che saranno valutate nell’ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16. 3. E’ garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell’ambito dell’utilizzo ai fini dell’applicazione del presente decreto. 4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO 2 per i quali e’ stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l’inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni: a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO 2 per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l’estensione spaziale; b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti; c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio; d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO 2 stoccato potra’ essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato; e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio. 5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attivita’ minerarie pregresse.

Art. 7

Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio

1. Il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il
Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 334 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del
territorio nazionale e della zona economica esclusiva all’interno
delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi
del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e’
permesso.
2. L’individuazione delle zone all’interno delle quali possono
essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto
e le aree nelle quali lo stoccaggio e’ permesso e’ soggetta a
Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Nelle more dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, e
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall’entrata in
vigore delle presenti norme, eventuali licenze di esplorazione ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria,
nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.
4. Successivamente all’individuazione delle aree di cui al comma 1,
le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio
provvisorie rilasciate ai sensi del comma 3, sono soggette a
conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una
valutazione della capacita’ di stoccaggio disponibile nelle
formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale
individuate sulla base di un’analisi tecnica, tenuto conto delle
indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell’articolo 6
o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative
alla cattura, trasporto e confinamento di CO 2 in formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L’idoneita’ di una formazione geologica ad essere adibita a sito
di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame
della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla
valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area
circostante secondo i criteri fissati all’allegato I e solo se non vi
e’ un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi
rilevanti per l’ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di
CO 2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la
produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di
idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei
diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell’interesse
nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di
CO 2 sia relativa ad una area gia’ oggetto di titolo minerario, il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente
valutano la compatibilita’ dell’attivita’ di stoccaggio con le
attivita’ gia’ in atto, con particolare riferimento a quelle di cui
alla lettera m) della fase 1 dell’Allegato 1. In particolare non
potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e
sistemi geologici connessi interessati da attivita’ di coltivazione
di minerali solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO 2 non possono essere utilizzate
formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque
possono avere uso potabile o irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni classificati in
zona sismica 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle
zone 2, 3 e 4 il proponente dell’impianto dovra’ allegare al progetto
una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e
la formazione geologica interessata.

Art. 8

Licenze di esplorazione

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui
all’articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano
l’effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di
stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso
nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un’apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti
richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e d’intesa con
la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel
cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle
amministrazioni interessate, unitamente all’esito della procedura di
valutazione d’impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto
legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale,
secondo la procedura di cui all’articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso
delle capacita’ tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo
svolgimento delle attivita’, secondo quanto previsto all’allegato
III.
4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le
attivita’ comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO 2 .
5. La durata di una licenza e’ di 3 anni. Entro la data di scadenza
il soggetto autorizzato puo’ richiedere una proroga per un ulteriore
periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi
previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un
positivo risultato della ricerca, nonche’ il tempo ulteriormente
necessario per completare l’indagine. La regione territorialmente
interessata e’ sentita ai fini della concessione della proroga.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto
esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di
CO 2 . Durante il periodo di validita’ della licenza, non sono
consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto
dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione e’ soggetta alle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione
che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente
con i criteri fissati nell’allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione
di pericoli per la vita, la salute e la proprieta’ delle persone
addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la
protezione dei beni ambientali e, qualora cio’ non sia possibile,
venga garantito il loro ripristino;
e) nell’area delle acque territoriali della propria zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale:
1) non siano compromesse la sicurezza, l’ambiente e
l’efficienza del traffico marittimo;
2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi
sottomarini e condotte, nonche’ l’effettuazione di ricerche
oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la
pesca, piu’ di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera
impropria;
f) la prova dell’avvenuta prestazione della garanzia
finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell’articolo
25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.
8. Per il periodo di validita’ della licenza di esplorazione non
sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare
l’idoneita’ del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO 2
.
9. La modifica o integrazione delle attivita’ di esplorazione
autorizzate e’ consentita previa approvazione del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente, su
parere del Comitato.

Art. 9

Utilizzo del suolo di terzi

1. Le opere necessarie all’esplorazione sono dichiarate di pubblica
utilita’ a tutti gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi
nel perimetro che delimita l’aerea della licenza consentono, ai fini
dell’indagine, l’accesso al suolo da parte delle persone autorizzate
all’indagine o loro incaricati. L’accesso a laboratori, impianti e
locali e’ consentito, ai fini dell’indagine, durante i rispettivi
orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del
proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata;
l’accesso alle abitazioni e’ consentito solo previa autorizzazione
del titolare o dei titolari dell’abitazione.
3. L’intenzione di condurre attivita’ di indagine deve essere
direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario
del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo
di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per
mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall’indagine.
4. Il titolare della licenza e’ tenuto, una volta terminata
l’indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di
diritto antecedente all’occupazione temporanea. Le installazioni
fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano piu’
necessarie ai fini dell’indagine. Il titolare ha la facolta’ di
chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di
indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo
stoccaggio.
5. Qualora, a seguito delle attivita’ autorizzate, insorgano
pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza e’ tenuto a
corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato
indennizzo in denaro.

Art. 10

Revoca della licenza di esplorazione

1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e
sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente:
a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il
rilascio;
b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle
prescrizioni previste dalla licenza;
c) qualora il soggetto autorizzato all’esplorazione non abbia
iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa
di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un
anno senza giustificato motivo.
2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da
parte del titolare, lo stesso e’ tenuto ad effettuare i lavori di
messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della
normativa vigente.

Art. 11

Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione e’
redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e’ trasmessa
al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero
dell’ambiente, alla regione territorialmente interessata e al
Comitato esclusivamente su supporto informatico. L’operatore
garantisce la conformita’ della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. All’atto della domanda il
richiedente presenta quietanza dell’avvenuto pagamento della tariffa
di cui all’articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve
specificare le finalita’ dell’indagine e gli obiettivi tecnici che si
intendono conseguire. Inoltre dovra’ essere indicata l’area di
indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonche’ il
programma dei lavori con la descrizione delle attivita’ esplorative
che intende eseguire.
2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente. Entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione possono essere presentate ulteriori
istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.
3. Per l’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a ciascuna
licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica e’ integrata
da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente
interessata nell’ambito delle proprie risorse disponibili a
legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio
della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate.
5. La licenza di esplorazione e’ rilasciata entro 180 giorni dal
termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2. La regione
rende l’intesa di cui all’articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal
termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II.
6. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente, entro 180 giorni dal termine di scadenza
della concorrenza di cui al comma 2, qualora ne ravvisi i
presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di
esplorazione.
7. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione
comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere
necessario per l’espletamento delle attivita’ di cui all’articolo 8.
8. In caso di concorrenza di cui al comma 2 la licenza e’
rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione
presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti
con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell’adozione dei
decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della
documentazione terra’ conto nell’ordine dei seguenti criteri:
programma lavori presentato dai richiedenti; modalita’ di svolgimento
degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e
salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.

Art. 12

Autorizzazioni allo stoccaggio

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito
di stoccaggio di CO 2 sono soggette a preventiva autorizzazione.
2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del
Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente con procedimento unico secondo la procedura
di cui all’articolo 16. Nell’ambito del procedimento unico vengono
acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, l’esito
della procedura della valutazione d’impatto ambientale e l’intesa con
la regione interessata.
3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacita’
tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento
delle attivita’, secondo quanto previsto dall’allegato III.
4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di
stoccaggio, ai fini del rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio
per un determinato sito, e’ data precedenza al titolare della licenza
di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l’esplorazione
sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di
esplorazione siano state rispettate e che la domanda di
autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia
presentata durante il periodo di validita’ della licenza di
esplorazione.
5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non
sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano
pregiudicare l’idoneita’ del sito a essere adibito a sito di
stoccaggio di CO 2 .
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il
Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero
dell’ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su
indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo
la gravita’ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita’;
b) alla sospensione dell’attivita’ autorizzata per un tempo
determinato.
7. In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’ambiente procede alla
revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio e all’eventuale chiusura
del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
8. Lo stoccaggio geologico di CO 2 per volumi complessivi di
stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di
ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, e’
autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 12
dell’articolo 16.
9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO 2 e quelle necessarie
per il trasporto al sito di stoccaggio, cosi’ come individuate nella
domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all’articolo 13,
sono dichiarate di pubblica utilita’ a tutti gli effetti del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita’, e successive modificazioni.

Art. 13

Domande di autorizzazione allo stoccaggio

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le
informazioni e la documentazione seguenti:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del
richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione
e supervisione dell’impianto;
c) denominazione del sito di stoccaggio di CO 2 e del complesso
di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;
d) una mappa dell’area richiesta disegnata su foglio (originale o
copia) dell’Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le
istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma
o dell’Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per
le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.
L’area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le
coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere
delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a
un minuto primo o a un multiplo di esso;
e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e
valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell’articolo 7,
comma 6;
f) descrizione dell’impianto e delle tecnologie impiegate;
g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita’;
h) disponibilita’ e caratteristiche della rete e distanze di
trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO 2 e quello
di stoccaggio;
i) quantitativo totale di CO 2 da iniettare e stoccare,
composizione dei flussi di CO2 , portate e pressioni di iniezione,
nonche’ ubicazione degli impianti di iniezione;
l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di
CO 2 da stoccare;
m) data prevista per la messa in esercizio dell’impianto;
n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad
evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche’ a
limitarne le conseguenze;
o) piano di monitoraggio a norma dell’articolo 19, comma 2;
p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure
atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita’
tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte
ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO 2 , nonche’ le misure
atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma
dell’articolo 23, comma 4;
r) prova che la garanzia finanziaria di cui all’articolo 25 avra’
validita’ ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di
iniezione;
s) quietanza dell’avvenuto pagamento delle tariffe di cui
all’articolo 27.
2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al
comma 8 dell’articolo 12, contengono le informazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), p), q) ed s) del
comma 1 e le finalita’ delle attivita’ proposte.

Art. 14 Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio 1. L’autorizzazione allo stoccaggio e’ rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all’articolo 12 per il rilascio dell’autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO 2 non rechino danno al benessere della collettivita’ e agli interessi privati prevalenti; e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 ; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettivita’. 2. L’autorizzazione allo stoccaggio puo’ essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali. 3. Il trasferimento dell’autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle societa’ autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 15

Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L’autorizzazione contiene i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l’indirizzo del gestore;
b) l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio
e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unita’ idrauliche
interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il
quantitativo totale di CO 2 consentito ai fini dello stoccaggio
geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e
le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO 2 per la procedura di
valutazione dell’accettabilita’ dello stesso ai sensi dell’articolo
18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in
atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma
dell’articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi
dell’articolo 20;
f) l’obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell’ambiente, la regione territorialmente interessata e
per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarita’ o
rilascio di CO 2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti
correttivi a norma dell’articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di
cui all’articolo 23;
h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l’aggiornamento,
la revoca e la decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma
dell’articolo 17;
i) l’obbligo di presentare la prova dell’avvenuta prestazione
della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma
dell’articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita’ di
stoccaggio.

Art. 16

Norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio
ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione
europea

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio
e’ redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e’
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al
Ministero dell’ambiente, alla regione territorialmente interessata e
al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L’operatore
garantisce la conformita’ della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma
digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del
2005. La domanda e’ pubblicata sui siti web del Ministero
dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni
sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le
quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di
esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima
istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono
sulla stessa area.
3. Per l’istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la
Segreteria tecnica e’ integrata da un rappresentante designato da
ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna
provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune
territorialmente interessati nell’ambito delle proprie risorse
disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio
dell’autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e’
rilasciato dalla competente autorita’ secondo quanto disposto dalle
disposizioni vigenti in materia.
5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla
presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza
di cui all’articolo 11, comma 2, l’autorizzazione allo stoccaggio,
salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il
termine per la presentazione della documentazione integrativa viene
fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione
dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione
integrativa.
6. La regione rende l’intesa nel termine di 120 giorni dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione.
7. Agli effetti del presente decreto, l’autorizzazione allo
stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto,
nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere
e tutte le attivita’ previste nel progetto approvato. Nel
procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie,
tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita’,
quali giudizio di compatibilita’ ambientale, varianti agli strumenti
urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi
nel complesso di stoccaggio e l’intesa con la regione interessata. Il
procedimento unico per il conferimento della autorizzazione ha la
durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui
alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei
sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.
8. In caso di concorrenza di cui all’articolo 11, comma 2,
l’autorizzazione allo stoccaggio e’ rilasciata sulla base della
valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri
che verranno stabiliti con decreti ministeriali da adottarsi entro
180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nelle
more dell’adozione dei decreti di cui al presente comma, la
valutazione tecnica della documentazione terra’ conto nell’ordine dei
seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti;
modalita’ di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento
alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.
9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della
Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla
loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi
di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra
documentazione presa in considerazione per l’adozione della
decisione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell’ambiente, prima del rilascio dell’autorizzazione allo
stoccaggio, acquisiscono l’eventuale parere non vincolante espresso
dalla Commissione europea.
11. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa
sia difforme dal parere espresso dalla Commissione.
12. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio
geologico di CO 2 effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 8
dell’articolo 12, non si applicano i commi 2, 9, 10 e 11.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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