Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 19.12.2012 il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, dichiarava non dovessi procedere nei confronti di M.R. in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per avere portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo una roncola lunga cm. 45, perchè estinto per intervenuta oblazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia denunciando la violazione di legge.
Ha rilevato, in specie, che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di ammissione alla oblazione dovendo escludere l’applicazione della fattispecie attenuata prevista della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3.
Infatti, ad avviso del ricorrente, pur in presenza di orientamenti contrastanti, risulta maggiormente aderente alla lettera ed alla ratio della norma l’interpretazione per la quale detta attenuante non può applicarsi a tutti gli oggetti menzionati dal comma secondo del medesimo articolo, bensì, soltanto degli oggetti atti ad offendere, con esclusione, quindi, degli strumenti da punta e da taglio, quale quello oggetto di contestazione.
Motivi della decisione
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Anche seguendo l’orientamento – che può ritenersi prevalente e che il Collegio condivide – secondo il quale la circostanza del fatto di lieve entità prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma 2, Legge cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (Sez. 1^, n. 46264 del 08/11/2012, Visendi, rv. 253968), tuttavia, la violazione oggetto di contestazione non può essere estinta per oblazione.
Invero, è stato affermato in più occasioni da questa Corte che in materia di reati concernenti le armi, non può farsi luogo alla cosiddetta oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis c.p., neppure nel caso in cui ricorra l’ipotesi di lieve entità prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, che è circostanza attenuante speciale e non integra una figura autonoma di reato (Sez. 1^, n. 39982 del 16/10/2008, Scattolin, rv. 242097; Sez. 1^, n. 4732 del 30/06/2000, Iamundo, rv. 216686; Sez. 1^, n. 5560 del 25/10/1996, Senes, rv. 206191).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della ordinanza di ammissione all’oblazione con la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013
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