Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 6/3/2013, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 24/5/2011, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, rideterminava la pena inflitta a S.R. in mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa, per il reato di truffa a lui ascritto.

1.1. La Corte d’Appello di Torino respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed in particolare quella alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto e quella subordinata in ordine all’individuazione dell’oggetto della condotta.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 122, 336 e 529 c.p.p., per la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, per mancanza di querela. Ci si vuole, al riguardo, riferire alla procura speciale conferita dall’amministratore delegato al sig. A.F., che si assume essere carente dei requisiti previsti dagli artt. 122 e 336 c.p.;

2.2. Nullità della sentenza, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione alla notifica dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza, effettuata non presso il domicilio eletto, bensì, a mezzo raccomandata presso la residenza dell’imputato;

2.3. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata qualificazione del fatto come tentativo. Evidenzia, al riguardo, che l’azione è stata portata a termine sotto la costante e continua vigilanza del soggetto proposto alla vigilanza che, quindi, avrebbe potuto interromperla.

2.4. inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 597 c.p.p., comma 5 per la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria o altra sanzione sostitutivi ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati tutti i motivi dedotti.

3.1. Quanto al primo motivo relativo alla procedibilità dell’azione penale, rileva il Collegio che dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso emerge che era stata conferita da parte dell’Amministratore delegato al sig. A.F. rituale procura speciale rispondente ai requisiti previsti dalla legge. Non è, difatti, richiesto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 28595 del 6/7/2007, Rv. 237594; sez. 2 n. 2754 del 16/4/2010, Rv.

247748), condivisa dal Collegio, che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere di sporgere querela, essendo sufficiente l’indicazione generale della tipologia degli stessi, ove non implicitamente desumibile dall’oggetto sociale dell’ente. In tale direzione deve evidenziarsi che l’art. 336 c.p.p. consente che la querela venga presentata da un procuratore speciale e l’art. 122 c.p.p., nell’indicare i requisiti per una valida procura speciale, precisa che l’atto deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

L’art. 37 disp. att. c.p.p. consente che la procura speciale di cui all’art. 122 citato possa essere rilasciata in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.

Dalla lettura delle disposizioni di legge richiamate si evince che deve essere indicato con molta precisione, nell’atto di conferimento della procura speciale, l’oggetto per il quale vengono conferiti poteri tanto rilevanti; è necessario anche indicare con precisione i fatti ai quali la procura si riferisce.

E’ evidente che le precisazioni indicate sono dal legislatore richieste al fine di evitare che il procuratore speciale travalichi i limiti del mandato, tradendo in tal modo la volontà del mandante.

Insomma il legislatore, in ipotesi come quella del caso di specie, vuole che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente indicati nella procura.

L’art. 37 disp. att. c.p.p. conferisce la facoltà all’avente diritto di rilasciare procure speciali preventive nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.

Tale norma si riferisce, evidentemente, alle strutture complesse che prevedono vari luoghi nei quali si esercita la produzione e la vendita, ovvero la attività della società o dell’Amministrazione.

Ebbene in ipotesi siffatte il legislatore, consapevole della difficoltà di attivare le procedure necessarie per pervenire al rilascio di una procura speciale, ha previsto una semplificazione riconoscendo al titolare del diritto la possibilità di rilasciare una procura speciale in via preventiva.

In ipotesi del genere il mandatario potrà agire soltanto quando si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto – nel caso specifico presentazione della querela – che siano stati specificamente indicati nell’atto con il quale sia stata rilasciata la procura speciale.

Ritornando al caso di specie, osserva il Collegio che, quando sia precisato, nella procura speciale rilasciata in via preventiva, che la facoltà di proporre querela è esercitabile da parte del procuratore quando si verifichino fatti previsti dalla legge come reato in danno della società, si deve ritenere che la condizione richiesta dall’art. 122 c.p.p., – determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce – si sia verificata.

Infatti l’oggetto della procura speciale è costituito dal mandato a proporre querela, mentre i fatti ai quali la procura si riferisce sono i reati commessi in danno della società nel magazzino ai cui è preposto il procuratore. Tale orientamento ha trovato conferma in una recente decisione delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 40354 del 18/7/2013).

3.2. Quanto poi alla dedotta nullità della sentenza impugnata, per omessa notifica dell’estratto contumaciale, rileva il Collegio che l’estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato presso il luogo di residenza dell’imputato, essendo stato assicurata la conoscenza effettiva dell’atto da parte dello stesso, il quale ha proposto tempestivamente ricorso per Cassazione. Si è verificata, quindi, l’ipotesi di sanatoria della nullità prevista dall’art. 183 c.p.p., lett. b), essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo era preordinata. In tal senso deve affermarsi che la notificazione dell’estratto della sentenza pronunciata in contumacia dell’imputato è finalizzata ad assicurare la conoscenza della decisione da parte di quest’ultimo e la possibilità di proporre impugnazione avverso la stessa; e ciò è effettivamente avvenuto, pur essendo la notificazione stata eseguita non presso il domicilio eletto, ma presso la residenza dell’imputato, in tal senso la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. U n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229540; sez. 6 n. 3895 del 4/12/2008, Rv.

242641), condivisa dal Collegio, ha affermato che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c) soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Nel caso di specie risulta che l’atto è stato consegnato a persona delegata al ritiro.

2.3. Passando al terzo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto, la relativa questione, integrante in astratto solo in vizio di violazione di legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606 c.p.p., comma 3 per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv.

235504), di una ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni di legge dettata da ragioni di funzionalità dell’intero sistema delle impugnazioni, in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte abbia inteso adire i tre gradi di giudizio.

2.4. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, è lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere (sez. 4 n. 31024 del 10/1/2002, Rv. 222313; sez. 6 n. 35912 del 22/5/2009, Rv. 245372), in ordine alla non applicabilità, d’ufficio, della sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53; difatti l’art. 597 c.p.p., comma 5 norma di carattere eccezionale introducente una deroga al principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello stabilito dal primo comma del medesimo art. 597, contiene l’indicazione tassativa delle facoltà attribuite d’ufficio al giudice d’appello e tra queste non rientra quella prevista dal citato art. 53.

4. Al rigetto dell’impugnazione proposta consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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