T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-02-2011, n. 905

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato in data 20 aprile 2009 e depositato il successivo 30 aprile il sig. A.C. prima e gli eredi poi hanno chiesto la declaratoria del proprio diritto di acquistare l’immobile sito in xxx, via xxx n. 26 e dell’obbligo dell’xxx. di alienare l’immobile, nonché l’annullamento della nota dell’xxx. n. 9073 del 24 febbraio 2009 e la condanna della stessa xxx. al risarcimento del danno relativo ai canoni di locazione che avrebbe potuto non versare ove la sua richiesta fosse stata tempestivamente accolta.
Il sig. A.C. espone, in fatto, di aver più volte richiesto all’xxx. di acquistare e/o riscattare l’appartamento ove da anni vive con la famiglia e di essere stato proprietario di altri immobili poi venduti, nonché di avere la nuda proprietà di due immobili siti in Piano di Sorrento, circostanze queste ben note all’xxx..
In risposta ad una richiesta di acquisto dell’alloggio occupato dal ricorrente l’xxx. ha comunicato il prezzo di vendita, pari ad Euro 131.955,00, al quale andava applicata la riduzione dell’1% per ogni anno di vetustà dell’immobile, sino al limite massimo del 20%. In conclusione il prezzo sarebbe stato di Euro 85.000,00 da corrispondere in un’unica soluzione. Ha però poi precisato (nota n. 3014 del 6 aprile 2005) di non poter vendere l’alloggio al ricorrente per essere questi proprietario di altri immobili le cui rendite catastali erano superiori ai limiti previsti per il mantenimento della qualifica di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. Con successiva nota del 18 gennaio 2006 n. 1533 ha comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione.
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego di cessione dell’alloggio dinanzi al giudice ordinario che, con sentenza 28 febbraio 2008 n. 3993, ha declinato la giurisdizione. Nel frattempo ha venduto l’immobile di cui era proprietario nel Comune di Rieti e, nel comunicare tale circostanza all’xxx., ha nuovamente chiesto la vendita dell’alloggio occupato. Con nota n. 9073 del 24 febbraio 2009 l’istanza è stata nuovamente respinta.
2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente, e alla sua morte gli eredi, sono insorti deducendone l’illegittimità.
Sostengono innanzi tutto che è illegittimo dichiarare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. c), l. reg. Lazio n. 12 del 1999, entrata in vigore successivamente all’assegnazione dell’alloggio stesso. Erroneamente, inoltre, l’Amministrazione ha confuso i requisiti per il mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio con quelli per procedere al suo acquisto.
3. Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’xxx. al risarcimento del danno relativo ai canoni di locazione che avrebbe potuto non versare ove la sua richiesta di vendita dell’immobile fosse stata tempestivamente accolta.
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 27 aprile 2010 e depositato il successivo 12 maggio, gli eredi del sig. A.C. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 0019784 del 23 marzo 2010, con la quale l’xxx. ha precisato, in risposta alla richiesta del 27 febbraio 2010 avanzata dagli eredi C. per l’acquisto dell’immobile ERP – xxx. ubicato in xxx, via xxx n. 26, che "stante l’avvenuta decadenza dell’assegnazione, sancita con D.D. del Comune di xxx n. 440 del 27 ottobre 2009 a carico dell’ex assegnatario sig. A.C., e il contenzioso in atto nei confronti della scrivente azienda, non è possibile procedere ad alcuna istruttoria di vendita. Si rimane in attesa dell’esito della causa riassunta".
Avverso detto provvedimento i ricorrenti deducono vizi di illegittimità derivata.
5. Si è costituita in giudizio l’xxx. del Comune di xxx, che ha preliminarmente dedotto la tardività del ricorso nonché l’inammissibilità della riassunzione per non essere stata dichiarata dal Tribunale adito l’interruzione del giudizio a seguito del decesso del sig. A.C. e per essere, comunque, il ricorso introdotto dagli eredi del sig. C. non un atto di riassunzione, ma una domanda nuova; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
6. All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Deve essere innanzi tutto affermata la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale a definire la controversia portata al suo esame, di cui l’Amministrazione nel suo scritto difensivo (pag. 6) dichiara di "dubitare", pur essendo la stessa gia stata riconosciuta dal giudice ordinario (Trib. civ. xxx 21 febbraio 2009) originariamente evocato dal ricorrente. La materia del contendere attiene infatti al rifiuto di detta Amministrazione di cedere a quest’ultimo la proprietà dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica da tempo occupato in qualità di assegnatario dello stesso, nell’ambito di un programma di dismissione di beni pubblici immobili e di privatizzazione degli stessi. Programma che necessariamente implica l’adozione di atti che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 306).
2. Fra le diverse eccezioni proposte dall’Amministrazione resistente deve essere preliminarmente esaminata quella di inammissibilità della riassunzione del ricorso da parte degli eredi dell’originario ricorrente, deceduto nelle more del giudizio, che è sollevata dall’xxx. del Comune di xxx sul rilievo che sarebbe stata effettuata senza che il Tribunale adito avesse dichiarato, con propria statuizione, l’interruzione del giudizio.
L’eccezione deve essere disattesa.
Ed invero, l’atto di dichiarazione o notificazione del decesso della parte costituita in giudizio, da parte del procuratore, non avendo natura negoziale, determina ipso jure l’interruzione del processo (C.g.a. 2 marzo 2007 n. 94), con la conseguenza che l’eventuale pronuncia del giudice dinanzi al quale pende la causa ha solo natura dichiarativa. Segue da ciò che è sufficiente la dichiarazione del procuratore costituito in udienza per far decorrere il termine per la riassunzione da parte degli eredi del ricorrente.
3. Sostiene ancora l’xxx. del Comune di xxx che a tutto voler concedere, e cioè anche ammettendo che sia possibile la riassunzione del giudizio anche senza la previa declaratoria di interruzione del giudizio, sarebbe assorbente, ai fini dell’inammissibilità della riassunzione, la circostanza che quest’ultima ha, in realtà, il contenuto di un nuovo ricorso. Con lo stesso si impugna, infatti, anche la determina del dirigente dell’Ufficio per le politiche abitative del Comune di xxx n. 440 del 27 ottobre 2009, che aveva disposto la decadenza dall’assegnazione, che non poteva formare oggetto dell’atto introduttivo del giudizio perché intervenuto in epoca successiva (il ricorso è stato notificato, infatti, il 20 aprile 2009).
L’eccezione è fondata, non potendo l’atto di riassunzione ampliare il thema decidendum definito dall’originario ricorrente (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2006 n. 3878). Quest’ultimo, deceduto il 17 dicembre 2009, avrebbe dovuto impugnare, nella via dei motivi aggiunti, la determina dirigenziale di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio del 27 ottobre 2009, notificatagli il 20 novembre 2009. L’impugnazione di detta determina, avvenuta solo – irritualmente – con l’atto di riassunzione, notificato il 1 febbraio 2010, è comunque tardiva.
Aggiungasi che il Comune di xxx, che ha adottato la determina di decadenza, non è mai stato evocato in giudizio, atteso che l’atto di riassunzione è stato notificato alle sole parti evocato con l’atto introduttivo del giudizio dall’originario ricorrente.
L’accoglimento dell’eccezione non comporta però l’inammissibilità della riassunzione in tutte le sue componenti, ma solo delle domande nuove (annullamento della decadenza dall’assegnazione dell’alloggio) con la stessa introdotte.
4. E’ invece priva di pregio l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’xxx. del Comune di xxx relativamente alla parte volta all’annullamento del diniego di cessione dell’alloggio n. 9073 del 24 febbraio 2009, opposto dalla stessa Azienda, sul rilievo che si tratterebbe di atto meramente confermativo del precedente diniego del 6 aprile 2005, rimasto inoppugnato.
E’ ben vero, infatti, che l’Azienda aveva già negato, con nota n. 3014 del 6 aprile 2005, la cessione dell’alloggio per essere il sig. A.C. proprietario di altri immobili le cui rendite catastali, ai fini ICI, risultavano superiori ai limiti previsti per il mantenimento della qualifica di assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. Peraltro non è contestato, anche perché documentato, che successivamente a detto diniego il ricorrente ha venduto l’immobile di sua proprietà sito in Rieti e ha presentato una nuova richiesta all’Azienda, la quale ha opposto l’impugnato diniego, che si fonda però su un’ulteriore ragione, aggiuntiva rispetto a quella dedotta del 2005. Afferma infatti che anche l’immobile in questione era di edilizia residenziale pubblica perché appartenente originariamente all’Amministrazione delle poste e telegrafi, sicchè alla rinnovata istanza del ricorrente si opponeva il divieto di acquisto di più immobili realizzati con contributi statali.
Tale secondo diniego, dunque, si fonda su una nuova istruttoria e su una diversa motivazione, con la conseguenza che la sua impugnazione non risulta preclusa dal non essere stato tempestivamente gravato il diniego del 2005.
E’ principio ormai acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo che è confermativo l’atto con il quale l’Amministrazione si limita a richiamare la determinazione in precedenza adottata, senza procedere a nuova istruttoria e a nuova valutazione degli elementi, di fatto e di diritto, già considerati ovvero di quelli, nuovi, medio tempore acquisiti (T.A.R. Brescia 19 giugno 2000 n. 543; T.A.R. Piemonte, II Sez., 12 maggio 2000 n. 584; T.A.R. Toscana, I Sez., 18 aprile 2000 n. 710 e III Sez., 15 ottobre 1999 n. 527).
E’ invece atto ad effetti confermativi, autonomamente impugnabile, quello che si caratterizza per l’esistenza di un quid novi rispetto a quello precedente, costituito da una rinnovata istruttoria o da una rinnovata valutazione e motivazione (T.A.R. Parma 3 giugno 1999 n. 371).
Segue da ciò che l’elemento che contraddistingue l’atto confermativo da quello ad effetti confermativi è che quest’ultimo è stato adottato dall’Amministrazione a seguito di un "riesame" della fattispecie, non importa se d’ufficio o su istanza del privato (Csi. 5 maggio 1997 n. 61; Cons.Stato, VI Sez., 30 gennaio 1991 n. 57; T.S.A.P. 30 marzo 1998 n. 27). Pertanto, agli effetti della sua autonoma impugnabilità e, quindi, della ricevibilità e ammissibilità delle censure contro di esso dedotte, è ininfluente che il suo dispositivo sia identico a quello del provvedimento riesaminato (Cons.Stato, VI Sez., 19 luglio 1996 n. 956) e che si fondi anche su argomentazioni eguali a quelle già addotte a giustificazione di quest’ultimo (Cons.Stato, IV Sez., 11 ottobre 1993 n. 871) o che anche ad esse rinvii (Cons.Stato, V Sez., 28 dicembre 1996 n. 1614).
5. Il Collegio ritiene di poter prescindere dal porsi d’ufficio la questione relativa all’inammissibilità dell’azione di accertamento del diritto all’acquisto dell’immobile, atteso che il ricorrente ha comunque correttamente proposto anche l’azione di annullamento della nota xxx. n. 9073 del 24 febbraio 2000.
6. Passando al merito del ricorso, inammissibili sono le censure rivolte avverso la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza del giudice amministrativo (T.A.R. Napoli, I Sez., 6 febbraio 2008 n. 565; T.A.R. L’Aquila 19 giugno 2007 n. 343; T.A.R. Milano, II Sez., 7 ottobre 2005, n. 3770; T.A.R. Lazio, III Sez., 9 gennaio 2004, n. 54) che il ricorso, proposto contro la nota con la quale si comunica che è stato avviato un procedimento che potrebbe concludersi con un provvedimento sfavorevole al suo destinatario, è inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva. Si tratta, infatti, di un atto che ha, quale unica funzione, di portare a conoscenza del soggetto destinatario del futuro provvedimento amministrativo l’inizio nei suoi confronti del prodromico iter procedimentale all’esito del quale, mediante l’adozione dell’atto conclusivo di tale sequenza, si potrebbero produrre effetti giuridici pregiudizievoli per la sua situazione giuridica soggettiva. E’ dunque solo quest’ultimo provvedimento che, ove assunto, dovrà essere impugnato perché è l’unico dal quale derivano effetti lesivi per il suo destinatario.
Nel caso all’esame del Collegio, come è stato chiarito sub 2, il provvedimento di decadenza è stato successivamente adottato ma non è stato tempestivamente impugnato.
7. Passando ai motivi rivolti avverso il diniego di vendita dell’alloggio n. 9073 del 24 febbraio 2009, questo si fonda su due motivi autonomi: a) il sig. A.C. era proprietario di altri immobili le cui rendite catastali, ai fini ICI, sono superiori ai limiti previsti per il mantenimento della qualifica di assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica; b) l’immobile sito nel Comune di Rieti (poi venduto) era di edilizia residenziale pubblica perché appartenente originariamente all’Amministrazione delle poste e telegrafi e non è possibile l’acquisto di due immobili realizzati con contributi statali.
Nessuna di queste due ragioni appare però ostativa, ai sensi della disciplina regionale ratione temporis applicabile, all’acquisto dell’immobile.
La L. reg. Lazio 6 agosto 1999 n. 12 disciplina la vendita degli alloggi all’art. 19, che al terzo comma, lett. a), individua ob relationem i requisiti per poter acquistare l’alloggio occupato. Dispone, infatti, che è necessario, "per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 6 della L. n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda d’acquisto".
A sua volta l’art. 1, sesto comma, L. 24 dicembre 1993 n. 560 dispone che "hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario".
Dunque i requisiti che il sig. C. doveva possedere per acquistare l’immobile erano l’abitazione dell’alloggio per più di cinque anni e la regolarità nei pagamenti di canoni e spese. Non è in discussione, in punto di fatto, che il ricorrente possedesse entrambi i requisiti.
Nessun dubbio sull’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 19 L. reg. n. 12 del 1999, sia ratione temporis atteso che i requisiti necessari per poter acquistare l’alloggio sono quelli individuati dalla legge vigente al momento in cui si presenta la relativa domanda, sia quanto alla sua specificità, atteso che è detta norma che disciplina la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e non i precedenti artt. 1113, richiamati dall’xxx. nel provvedimento impugnato, che attengono, invece, all’assegnazione in locazione degli immobili, al subentro nell’assegnazione e alla decadenza dall’assegnazione stessa.
E che l’art. 19 L. reg. n. 12 del 1999 sia la norma applicabile è confermato dalla successiva delibera di Giunta regionale 2 luglio 2004 n. 571, la quale all’all.to 1 fa riferimento alla morosità non sanata come fattore ostativo alla vendita. Stabilisce, sotto la voce "requisiti", che "l’avente titolo all’acquisto del proprio alloggio deve possedere come requisito, all’atto della presentazione della domanda, la conduzione dell’alloggio stesso e la non morosità del pagamento del canone e delle spese senza che si debbano verificare ulteriormente i requisiti per poter essere assegnatario di un alloggio condotto in locazione". Precisa inoltre che non è d’ostacolo alla cessione la circostanza che l’assegnatario o il coniuge acquirente sia titolare della nuda proprietà di altro alloggio del quale siano usufruttuari i propri familiari o che l’assegnatario o i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda d’acquisto, risultino proprietari di altro alloggio successivamente donato o alienato.
In effetti, se ben si riflette, non è affatto illogica la diversità dei requisiti richiesti dalla legge regionale, e richiamati dalla delibera di Giunta regionale, a seconda che si tratti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di cessione in proprietà degli stessi. Nel primo caso, con l’imposizione di requisiti rigorosi da mantenere nel tempo, si privilegia l’esigenza di assicurare la fruizione dell’alloggio, a canoni di locazione ridotti, a soggetti che non si trovano nella condizione di sostenere i costi imposti dal libero mercato; nel secondo caso sussiste invece l’esigenza per l’Amministrazione di liberarsi, quanto meno in parte, di un patrimonio immobiliare produttore di costi divenuti per essa insopportabili, anche per effetto del fenomeno, largamente diffuso, di evasione dall’obbligo di pagamento del canone di locazione e della difficoltà, per l’ente gestore, di procedere al recupero, anche coattivo, di quanto ad esso dovuto. In questo caso il criterio seguito è di invitare gli inquilini, qualunque sia il reddito di cui dispongono e la regolarità della loro posizione rispetto ai requisiti richiesti per continuare a fruire dell’alloggio, a diventare proprietari, a prezzi particolarmente convenienti, dell’alloggio occupato, invito che diventa obbligo quando il suo destinatario è un assegnatario dichiarato decaduto per essere venuti meno i requisiti di accesso. Tale è la posizione dell’originario ricorrente che, nonostante la sua posizione reddituale e in ragione di quella di assegnatario riscontrato non più in possesso dei requisiti di accesso, rientrava nella categoria dei soggetti destinatari dell’obbligo di acquisto dell’alloggio, essendo priva di supporto normativo la tesi dell’Amministrazione secondo cui il dirittoobbligo di acquisto deve intendersi riferito ai soli soggetti dichiarati decaduti per esubero di reddito.
8. Occorre ora verificare se l’intervenuta decadenza dall’assegnazione dell’alloggio non impugnata costituisce ostacolo per l’originario ricorrente all’acquisto dell’immobile stesso.
La citata delibera di Giunta regionale 2 luglio 2004 n. 571, all’all.to 1 prevede che "per i soggetti che hanno superato il limite di reddito previsto per la decadenza dall’assegnazione o comunque dichiarati decaduti e risiedono nell’alloggio è obbligatorio l’acquisto (anche se il limite di reddito viene superato successivamente)". Dunque neanche lo status di assegnatario decaduto era d’ostacolo all’acquisto, da parte del sig. C., dell’alloggio in questione, ed anzi tale condizione gli imponeva "l’obbligo" di procedere al suo acquisto.
L’istanza proposta con l’atto introduttivo del giudizio deve quindi essere accolta.
9. La domanda di risarcimento dei danni, che il sig. C. assume di aver subito per essere stato costretto al pagamento di canoni di locazione che avrebbe evitato se avesse potuto acquistare l’alloggio, deve essere disattesa atteso che il pregiudizio economico che assume di aver subito è largamente compensato dal fatto di aver continuato a disporre della somma, d’importo non indifferente, che avrebbe dovuto corrispondere all’ATER al momento della stipula del rogito notarile, di non aver dovuto pagare le imposte a carico dei proprietari di fabbricati, di non aver dovuto affrontare spese di manutenzione straordinaria, inevitabili quando si tratta di vecchie costruzioni, come quella oggetto del contendere.
10. E’ invece improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’atto di motivi aggiunti, proposto dagli eredi del sig. C. avverso il diniego di acquisito dell’alloggio opposto dall’xxx. a fronte di una nuova domanda che essi avevano presentato, atteso che gli stessi subentrano nel diritto che in questa sede è stato riconosciuto al de cuius.
11. Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota dell’xxx. del Comune di xxx n. 9073 del 24 febbraio 2009. Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’atto di motivi aggiunti.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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