Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 4.12.2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto da M.V. avverso il decreto con il quale, in data 4.6.2012, il Magistrato di sorveglianza della medesima sede aveva rigettato l’istanza di remissione del debito proposta dal reclamante perchè intempestiva, dappoichè depositata oltre il decimo giorno previsto a pena di decadenza dall’art. 69 bis O.P..
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Denuncia in primis la difesa ricorrente che l’impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato erroneamente qualificato dal tribunale quale reclamo e non come ricorso per cassazione giacchè non reclamabile il decreto di prime cure ma soltanto impugnabile con ricorso di legittimità.
Denuncia altresì la difesa ricorrente che, ancora erroneamente, è stato indicato il termine di giorni dieci per l’utile impugnazione del provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza, posto che al caso di specie trova applicazione il termine di giorni quindici di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), termine nel caso concreto rispettato. L’ultima notifica utile dell’atto in parola, infatti, risulta eseguita il 17 giugno 2012, sicchè, argomenta il difensore, la proposizione del ricorso il 2 luglio successivo è avvenuta allo scadere del quindicesimo giorno.
Rileva infine la difesa ricorrente che il magistrato di sorveglianza ha deliberato de plano in assenza di contraddittorio, di guisa che il decreto reso da detta autorità va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice territoriale.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede conveniva con la difesa in ordine alla qualificazione della impugnazione avverso il decreto del giudice di prime cure, ma insisteva sulla intempestività della medesima dappoichè depositata oltre il quindicesimo giorno dalla notifica dell’atto, notifica avvenuta il 12 giugno 2012 e non già, come difensivamente sostenuto, il 17 giugno 2012.
Con memoria difensiva la difesa istante ha replicato alle conclusioni del rappresentante della pubblica accusa, insistendo nelle ragioni già innanzi espresse.
3. Vanno integralmente accolte le conclusioni dei P.G..
Ed invero l’atto qualificato come reclamo dal tribunale tale non è, vertendosi in ipotesi di atto ricorribile per cassazione e non reclamabile ai sensi del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 6; art. 71 ter ordinamento penitenziario e art. 236 norme att. c.p.p., comma 2.
Tanto premesso, in accoglimento del ricorso in esame deve essere cassata senza rinvio l’ordinanza del tribunale. Ritenuto pertanto correttamente l’impugnazione avverso il decreto di prime cure alla stregua di ricorso di legittimità, osserva i Collegio che di essa (impugnazione) va dichiarata la inammissibilità perchè intempestiva.
Il decreto in parola e stato infatti notificato in data 11 giugno 2012 all’interessato ed il giorno successivo ai suo difensore di fiducia, di guisa che il termine utile per la presentazione del ricorso di legittimità sarebbe scaduto il 27 giugno successivo regolarmente calcolata 15 (Ndr: testo originale non comprensibile) l’impugnazione per cassazione è stata depositata il 2 luglio 201.
Opina in contrario la difesa ricorrente che in realtà la notificazione al difensore è avvenuta soltanto il 17 giugno, giacche non chiara la indicazione della data sull’atto consegnato al difensore medesimo. Trattasi di tesi manifestamente infondata giacchè sufficientemente chiara la indicazione del 12 e non già del 17 nell’atto originale attestante la notificazione ed improbabile che il difensore stesso abbia potuto equivocare sulla data di ricezione dell’atto notificatogli e cioè sul fatto materiale della consegna dell’atto medesimo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese processuali posto che il ricorso è stato comunque accolto nei rilievi e nelle censure procedimentali.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e qualificato il reclamo come ricorso, lo dichiara inammissibile.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
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