Direttiva 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE
Sono tributi che colpiscono la merce al momento della produzione o dello scambio . Il soggetto colpito è il produttore o il rivenditore del bene, che può rifarsi nei confronti del consumatore aumentando il prezzo di vendita del prodotto.
Il tributo viene a costituire un costo che entra a far parte del prezzo di vendita ed è pagato dall’acquirente.
In ambito comunitario, al fine di consentire una uniformità tra i diversi regimi di prelievo delle accise degli Stati membri, il Consiglio ha emanato la direttiva 92/12/CEE “relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accise”. Il documento circoscrive il territorio nel quale trova applicazione la direttiva. Gli olii minerali, l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati sono i prodotti soggetti ad accisa. Inoltre elenca i criteri la riscossione l’accisa:
— se i prodotti sono divulgati in uno Stato membro ma sono detenuti per fini commerciali in un altro Stato membro, è quest’ultimo ad essere autorizzato al prelievo del tributo;
— se i prodotti sono acquistati da privati per uso proprio e poi trasportati in un altro Stato, la loro tassazione avviene nel paese di acquisto;
— se i prodotti sono stati acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato, di operatore registrato o non registrato e sono trasportati dal venditore in un altro Stato membro, l’accisa verrà riscossa nello Stato destinatario.
La direttiva inoltre istituisce un Comitato delle accise, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, che ha il compito di esaminare le disposizioni comunitarie in materia.
È previsto un regime speciale per talune bevende alcoliche e tabacchi lavorati in favore della Danimarca e della Finlandia valido fino al 31 dicembre 2003 e deroghe in favore della Svezia, per gli stessi prodotti, fino al 30 giugno 2000.