Sono trattati stipulati dalla Comunità europea, con uno o più Stati per realizzare una cooperazione in campo economico-commerciale.
L’accordo di associazione sancisce la liberalizzazione degli scambi, fissa tariffe o dazi doganali , disciplina le importazioni e le esportazioni, prevede forme di assistenza per la promozione di Stati in via di sviluppo.
La competenza comunitaria ha carattere esclusivo in materia di accordi di associazione.
Pertanto gli Stati membri sono impossibilitati a stipulare accordi bilaterali di associazione con Stati terzi, se non ha autorizzazione della Comunità europea.
Gli accordi di associazione prevedono, la creazione di un organo collegiale, cioè il Consiglio di associazione, formato da rappresentanti della CE e degli altri contraenti.
Le Convenzioni di Lomè sono dette invece “convenzioni di cooperazione”.
Sono state pensate azioni a favore degli Stati in via di sviluppo, senza pretendere una reciprocità di impegni da parte di questi ultimi.
Un tipo particolare di accordi di associazione sono quelli realizzati con alcuni Stati dell’Europa orientale .