Il trattato CE prevede le regole per le imprese che impediscono comportamenti anticoncorrenziali e le norme in materia di concorrenza dirette più specificatamente agli Stati membri.
L’ artt. 87 a 89 stabiliscono il principio della illegittimità degli aiuti pubblici alle imprese.
L’impresa che beneficia dell’aiuto è in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti.
Le disposizioni del trattato prevedono l’esigenza che la concorrenza non venga falsata da interventi statali, e vengono incontro a talune esigenze strutturali della politica economica interna.
Gli aiuti che possano essere erogati dagli Stati, previo accordo della Commissione sono:
1)— gli aiuti che sono destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni meno sviluppate, o che permettono lo sviluppo di un importante progetto di interesse europeo.
2)— gli aiuti per le polazioni con danni arrecati dalle calamità naturali e quelli, a carattere sociale, concessi a singoli consumatori.
La commissione controlla gli aiuti degli Stati alle imprese nel seguente modo:
1) controllo successivo e permanente per gli aiuti esistenti, 2) controllo preventivo per i progetti.
Quando lo Stato interessato non ottempera all’obbligo di stand still, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato, può riferirlo direttamente la Corte di Giustizia.
La Commissione ha stabilito che gli aiuti degli Stati devono:
1) avere una prospettiva comunitaria;
2) devono rendere le imprese capaci di affrontare il mercato in base ai propri mezzi;
3) essere proporzionali alla gravità dei problemi da risolvere;
4) essere temporanei e finire una volta raggiunto l’obiettivo.
La Commissione ha individuato e disciplinato tre principali tipi di aiuti degli Stati alle imprese:
1) gli aiuti regionali, cioè ad una determinata area geografica, che non presentano cioè specificità settoriale;
2) gli aiuti settoriali, cioè concessi ad un determinato settore in considerazione delle difficoltà economica;
3) gli aiuti generali, cioè senza specificità regionale o settoriale. Essi vengono concessi in maniera generica ad imprese in crisi con lo scopo dell’incentivazione.
Quest’ultima categoria di aiuti è incompatibile col mercato comune.
La Commissione ha tuttavia previsto tali aiuti a condizione che gli Stati ne rendano più agevole il controllo, che avviene inserendo gli aiuti generali in programmi regionali o settoriali.